IUC Imposta Comunale Unica – Componente TASI
Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) si applica al possesso o alla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati – ad eccezione dell’abitazione principale diversa da quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – e di aree edificabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli. La TASI è dovuta dal titolare del diritto reale e, nel caso in cui l’immobile sia occupato da un soggetto diverso da quest’ultimo, anche dall’occupante (nella misura, stabilita dal comune, compresa tra il 10% e il 30% dell’imposta complessivamente dovuta).
Chi deve pagare
Dal 1° gennaio 2016 la legge di stabilità 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha stabilito che non sono più soggette a TASI l’abitazione principale e le relative pertinenze. La TASI non si applica altresì a tutte le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale.
Per maggiori informazioni si consiglia di prendere visione del “Regolamento IUC – Imposta Unica Comunale (IMU-TARI-TASI)” e delle “Delibere Aliquote IMU e TASI” del proprio Comune reperibili ai seguenti link:
–Comune di Esanatoglia;
–Comune di Gagliole;
–Comune di Pioraco;
–Comune di Sefro;
Informazioni
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