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ISTITUZIONE DELL’OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE CON PNEUMATICI DA NEVE O MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI LUNGO LA RETE VIARIA COMUNALE E LE STRADE VICINALI A GESTIONE CONSORZIALE DI RILEVANTE TRANSITABILITÀ
Il territorio del Comune di Treia durante la stagione invernale è interessato da precipitazioni nevose consistenti, anche con conseguente rischio, lungo l’intera rete viaria, di dover circolare su piani viabili coperti da nevischio o ghiaccio, con potenziali disagi per la circolazione veicolare la cui entità può condizionare il regolare flusso del traffico lungo i tratti viari comunali.
In linea con le ordinanze n. 381/2019/AN, emessa dall’ANAS S.p.A., Prot. CDG0609231P del 29/10/2019, n. 178, e n. 33328 del 04/12/2017, della Provincia di Macerata – Settore VII Ufficio Tecnico Viabilità e Patrimonio, il funzionario responsabile del V Settore, dott.ssa Barbara Foglia, con propria ordinanza n. 100/183 del 5 novembre 2019, dispone nel periodo 15/11/2019 – 15/04/2020, per i conducenti di veicoli, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, l’obbligo di transitare, in tutte le vie, viali e piazze ricadenti nel centro abitato e lungo le strade comunali e vicinali a gestione consorziale, sia internamente che esternamente al centro abitato, con mezzi muniti di pneumatici invernali, ovvero con a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e/o ghiaccio (che dovranno essere installati in caso di necessità per una sicura transitabilità in sicurezza sul piano viabile), in applicazione delle disposizioni normative richiamate nel provvedimento consultabile sul sito istituzionale.
L’operatività della prescrizione riguarda:
• tutte le vie, viali, vicoli e piazze all’interno dei Centri abitati di Treia, Passo di Treia, Chiesanuova di Treia e nelle strade, pubbliche o ad uso pubblico, di servizio alle zone artigianali ricadenti nel territorio comunale;
• strada comunale Valchiusa I e II tronco;
• strada comunale di Santa Maria in Piana;
• strada comunale di Santa Maria in Paterno;
• strada comunale Vallonica;
• strada comunale Valcerasa;
• strada comunale Villa Spada – Villa Rutiloni;
• strada comunale di Montecucco;
• strada comunale Palazzolo;
• strada comunale Camporota;
• strada comunale Santa Maria in Selva – Camporota;
• strada comunale Santa Maria in Selva;
• strada comunale Carreggiano;
• strada comunale Santa Margherita;
• strada comunale Fonte Maggio;
• strada comunale San Carlo – Conce;
• strada comunale Santo Eunero;
• strada comunale Schito;
• strada comunale Fontelci 1° Tronco;
• strada comunale Piangiano – Cagnore;
• strada comunale Majanesi;
• Strada comunale Colle Ajano (fino al campo sportivo S. M. in Selva);
• strada comunale Piangiano – Camporota;
• strada consorziale SS. Crocifisso;
• strada consorziale Piangiano – Chiaravalle;
• strada consorziale Casali – Santo Stefano;
• strada consorziale Villa Fuglia;
• strada consorziale San Lorenzo – Santo Stefano;
• strada consorziale Fontelci 2° Tronco;
• strada consorziale Moje – Sterpare;
• strada consorziale S.Maria in Piana – Catignano;
• strada consorziale S.Elena – Catignano;
• strada consorziale Fosso Cavallo – Carola;
• strada consorziale Fonte Pettarelli;
• strada consorziale Pietra Cavata;
• strada consorziale Colle Ajano (dal campo sportivo S. M. in Selva);
• strada consorziale Berta Potenza;
• strada consorziale corta per Tolentino.
Nel periodo di vigenza dell’obbligo, i ciclomotori a due ruote ed i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio ed in assenza di fenomeni nevosi in atto.
Si informa che gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati ed i dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere montati; in caso di utilizzo, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.
L’ordinanza è emanata nel rispetto delle vigenti norme che disciplinano la circolazione stradale (D.Lgs. 285/1992, D.P.R. 495/1992 e direttive comunitarie in materia).