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COMUNANZE AGRARIE
La legge n.168/2017 ha riconosciuto la personalità giuridica privata degli enti esponenziali gestori di domini collettivi:
- I domini collettivi così individuati, dichiarati ordinamenti giuridici primari delle comunità originarie, sono riconosciuti tali dalla Repubblica e connotati dalla qualificazione emergente dall’ 1 in attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione;
- i beni oggetto di godimento collettivo sono, infatti, elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali;
- strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
- componenti stabili del sistema ambientale;
- basi territoriali di istituzioni storiche di salvaguardia del patrimonio culturale e naturale;
- strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale;
- fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto, motivo per cui la Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento.
la titolarità dell’amministrazione è affidata agli enti esponenziali delle collettività titolari ovvero, in loro mancanza, ai Comuni con amministrazione separata
- Gli enti esponenziali hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria (art. 1, comma 2) mentre i beni collettivi sono connotati da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro-silvo-pastorale (art. 3, comma 3);
Quindi pur godendo di una personalità giuridica di diritto privato le CA gestiscono dei beni che hanno un interesse di tipo pubblico come già riconosciuto con D.M.21 settembre 1984 «Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d’acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Università Agrarie e delle zone gravate da usi civici» e poi ribadito da ultimo con la L.168/2017.
Con DPR 616 del 24/07/1977 sono state trasferite le competenze amministrative connesse alla vigilanza e alle funzioni ammnistrative previste dalla L.1766/1927 e dal RD n.322/1928 dallo Stato alle Regioni;
La Regione Marche con LR n.13/2004 art. 1 comma 2 ha stabilito che la stessa “legge disciplina altresì le funzioni di vigilanza esercitate dalla Regione sugli enti che amministrano terre civiche di cui alla L n.1766/1927”