Le mascherine che non si trovano: I D.P.I. dispositivi di protezione individuale prodotti e donati dalle ditte LARDINI S.P.A., CO.MI.G di Giorgio Coppari e della ditta Confezioni-Cingoli di Emili Cavalletti  che si aggiungono alle protezioni delle FFp2 e FFp3, quest’ultime solo per i medici e infermieri.

3 aprile 2020. L’infezione da Covid-19 ha fatto riaprire i battenti delle fabbriche, per distribuirle alla popolazione, in modo del tutto gratuito, come in tempo di guerra.

E’ proprio vero che, quando c’è urgenza e necessità, nella nostra Regione e nella nostra Città ci si rimbocca le maniche, senza aspettare lo Stato o le Autorità pubbliche.

Sono così arrivate le mascherine prodotte Made in Filottrano-Cingoli, su licenza dalla LARDINI S.p.a., e con le risorse e i materiali della stessa Azienda con sede a Filottrano di proprietà dei fratelli Andrea, Luigi, Lorena e Anna Rita Lardini.

Come ha dichiarato uno di essi,  Andrea Lardini, sono state prodotte dai loro dipendenti che ” gratuitamente si sono messi a cucirle senza chiedere nessuna remunerazione del lavoro”.

A Mummuiola, nella nostra zona industriale, in questa settimana, ma lavoreranno anche la prossima, in modo del tutto gratuito, come si è detto, si sono ritrovate 11 lavoratrici per regalare anche a noi le loro Mascherine. Sono le dipendenti del Pantalonificio CO.MI.G di Giorgio Coppari e della ditta Confezioni-Cingoli di Emili Cavalletti.

Queste mascherine prodotte in loco, potranno essere utilizzate – come prevede l’articolo 16 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, « Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, […..] per i lavoratori che nello  svolgimento  della  loro  attività  sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro».

Quindi, i lavoratori delle imprese manufatturiere (non gli operatori sanitari), che nella loro prestazione sono impossibilitati a mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro, e non hanno dispositivi più efficaci (tipo FFp2 e FFp3 o Mascherine chirurgiche), potranno richiedere al numero  0733-604330 CRI di Cingoli o al numero C.O.C. 331-6906665 , tali presidi in via del tutto gratuita, grazie alla donazione in parola.

Andrea Lardini ha fatto sapere che sono in corso le validazioni per renderle idonee alla stessa stregua delle mascherine chirurgiche.

Ma che cosa rispondere a questi gesti di straordinaria solidarietà ? Un grazie per sempre, a nome di tutta la nostra Comunità e non solo.

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2020, n. 9

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 34

Disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione  di  dispositivi di protezione e medicali

«3. In relazione  all’emergenza  di  cui  al  presente  decreto,  in coerenza  con  le  linee  guida  dell’Organizzazione  Mondiale  della Sanità e in  conformità  alle  attuali  evidenze  scientifiche,  è consentito  fare   ricorso   alle   mascherine   chirurgiche,   quale dispositivo  idoneo  a  proteggere  gli  operatori   sanitari;   sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell’Istituto Superiore di Sanità».

 

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art.16

(Ulteriori misure di protezione  a  favore  dei  lavoratori  e  della collettività)

  1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero  territorio  nazionale, per i lavoratori che nello  svolgimento  della  loro  attivita’  sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di  protezione  individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1,  del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio,il  cui  uso  è  disciplinato  dall’articolo  34,   comma   3,   del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
  2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui  presenti  sull’intero   territorio   nazionale   sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

 

 

 

 

 

Contenuto inserito il 03/04/2020

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